Intelligenza artificiale nella PA: quali regole valgono e da dove partire?

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In breve. Nella PA l’intelligenza artificiale è regolata dall’AI Act europeo, modificato dal regolamento Omnibus digitale in vigore dal 27 luglio 2026, e dalla legge italiana 132/2025, che dal 10 ottobre 2025 chiede di usarla per servizi più efficienti, in modo conoscibile e tracciato, lasciando sempre la decisione e la responsabilità alla persona. Le linee guida AgID sono in via di adozione. Si parte censendo gli usi, scrivendo regole interne e formando il personale.

Questa guida riassume le norme in vigore al 31 ottobre 2026, con i link ai testi, e propone i primi passi per un ente che vuole partire con metodo. Se stai lanciando un servizio digitale o un assistente virtuale, trovi il mio lavoro nella pagina Innovazione digitale nella PA.

In questa guida

Quali regole valgono per l’intelligenza artificiale nella PA?

Oggi le regole principali sono tre: il regolamento europeo sull’IA (AI Act), la legge italiana 132/2025 e le linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), in parte ancora in fase di adozione.

FonteCosa prevede per la PAStato
Regolamento (UE) 2024/1689, AI ActRegole per fornitori e utilizzatori («deployer») di sistemi di IA; l’articolo 4 riguarda l’alfabetizzazione sull’IAIn vigore, con applicazione graduale
Regolamento (UE) 2026/1744, «Omnibus digitale» sull’IAModifica l’AI Act, compreso l’articolo 4In vigore dal 27 luglio 2026
Legge 23 settembre 2025, n. 132Articolo 14: principi per l’uso dell’IA nelle pubbliche amministrazioniIn vigore dal 10 ottobre 2025
AgID, Linee guida per l’adozione dell’IA nella PAIndicazioni operative per l’adozioneConsultazione chiusa il 20 marzo 2025; adozione in corso
AgID, Linee guida per lo sviluppo e per il procurement di IA nella PAIndicazioni per sviluppare e acquistare sistemi di IAConsultazione dal 12 marzo all’11 aprile 2026
Stato verificato il 31 ottobre 2026. Fonti: EUR-Lex, Parlamento europeo, Fiscal Focus, AgID.

Cosa dice la legge 132/2025 sull’uso dell’IA negli enti pubblici?

L’articolo 14 della legge 132/2025 fissa quattro principi, come riassume Roberto Marchiori su Agenda Digitale:

  • Finalità. L’IA serve ad aumentare l’efficienza, ridurre i tempi dei procedimenti e migliorare i servizi a cittadini e imprese.
  • Conoscibilità e tracciabilità. Gli interessati devono poter conoscere come funziona il sistema, e il suo utilizzo deve essere tracciato.
  • La decisione resta alla persona. L’IA supporta l’attività amministrativa; la persona conserva autonomia e potere decisionale ed è l’unica responsabile dei provvedimenti.
  • Formazione e organizzazione. Le amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative per un uso responsabile, con le risorse già disponibili.

Cosa chiede l’AI Act sulla formazione del personale?

Nel testo originale, l’articolo 4 dell’AI Act chiedeva a fornitori e utilizzatori di sistemi di IA di garantire «nella misura del possibile» un livello sufficiente di alfabetizzazione sull’IA del personale.

Il regolamento Omnibus digitale, in vigore dal 27 luglio 2026, ha riscritto l’articolo: fornitori e utilizzatori devono adottare misure per sostenere lo sviluppo dell’alfabetizzazione sull’IA, senza dover garantire un livello specifico per ciascuna persona; Commissione e Stati membri hanno il compito di sostenere questi sforzi, con attenzione alle PMI (analisi di Law & Technology). Il Service Desk della Commissione avverte che il testo pubblicato sulla sua pagina non è ancora aggiornato alle modifiche.

Per un ente l’obbligo resta concreto: chi usa l’IA nel lavoro quotidiano deve ricevere formazione adeguata al proprio ruolo, e le misure adottate vanno documentate.

Da dove si parte? Cinque primi passi

  1. Censire gli usi già in corso. L’IA generativa può essere già usata in modo informale: il primo passo è sapere chi la usa, per cosa e con quali dati.
  2. Scrivere regole d’uso interne. Quali dati non inserire mai, quando serve la revisione umana, come dichiarare l’uso dell’IA verso i cittadini.
  3. Scegliere un caso pilota misurabile. Un’attività ripetitiva e a basso rischio, con tempi e qualità misurati prima e dopo.
  4. Formare chi lo userà. Formazione pratica sui processi reali dell’ufficio, coerente con l’articolo 4 dell’AI Act e con l’articolo 14 della legge 132/2025.
  5. Comunicare il servizio. Se l’IA arriva ai cittadini, per esempio con un assistente virtuale, servono un piano di lancio e un’informazione chiara su cosa fa e cosa non fa.

L’ultimo punto è quello su cui lavoro: un assistente virtuale pubblico funziona solo se i cittadini lo conoscono, si fidano e capiscono come usarlo. Ne parlo nella pagina Innovazione digitale nella PA.

Quali usi dell’IA sono più adatti a un ufficio comunicazione pubblico?

Gli usi a basso rischio e facili da controllare sono il punto di partenza: bozze di testi da rivedere, adattamento di un contenuto a canali diversi, riscrittura in linguaggio chiaro, sintesi di documenti lunghi, analisi dei commenti e delle richieste dei cittadini. In tutti questi casi la persona verifica e firma il risultato, come chiede la legge 132/2025.

Per i percorsi di formazione rivolti agli uffici comunicazione della PA trovi i dettagli nella pagina Formazione AI.

Fonti

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